ANCHE NEL PROCESSO TRIBUTARIO IN APPELLO SI POSSONO PRODURRE NUOVI DOCUMENTI
10 LUG 2018
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 17164/2018 ha stabilito che nel processo tributario è ammessa la produzione documentale anche in appello a condizione che ciò avvenga nel rispetto del principio di difesa e del contraddittorio o in occasione del deposito di memorie successive, sino a venti giorni liberi prima della data di trattazione a pena di decadenza. In sostanza la Corte pone alla base del proprio ragionamento l’art. 58 del d.lgs. 546/1992 secondo cui “è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”, ossia senza necessario collegamento con l’art. 345 cpc (impossibilità di produrli in primo grado); in generale, nel processo tributario di appello le parti possono produrre qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza. La Corte, riprendendo una precedente pronuncia, sottolinea anche che tale introduzione può avvenire solo se non comporta l’effetto di allargare l’oggetto del contendere rispetto a quello di primo grado, in quanto la produzione non potrebbe essere esercitata in violazione dell’art. 57 del D.lgs. 546/1992. Questo in quanto non sussiste alcuna disparità di trattamento delle parti processuali, essendo tale facoltà consentita a tutte, ma anche perché come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 243/2014, non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità del processo tributario e di quello civile.