La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23498 del 18.11.2016, ha legittimato gli accertamenti con i quali l’Agenzia delle Entrate ha rettificato le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sulla base del presunto valore effettivo delle paretecipazioni cedute.
Il caso riguardava la cessione delle quote di una srl che deteneva i marchi Enrico Coveri, cessione avvenuta al valore nominale di 99 milioni di lire, in contrapposizione a studi che valutavano i marchi prima in 247 milioni di lire e perizie che li stimavano tra i 115 e i 215 milioni di euro.
La Cassazione ha così dichiarato che gli accertamenti fondati sullo scostamento tra il valore effettivo dell’attività ceduta e il suo valore nominale, non possono essere motivati né facendo riferimento all’antieconomicità dell’operazione, né facendo riferimento al valore normale, né ancora invocando le disposizioni sul divieto di abuso del diritto, riconoscendo però la legittimità dell'estensione dell’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 147/2015, (divieto di ricorso al valore normale per gli accertamenti sulle cessioni di immobili e di aziende), anche alle cessioni di partecipazioni.
In sostanza la Corte ha stabilito che è legittimo assumere quale valore della società quello dei beni in essa contenuti (marchi Coveri) e che il suo valore può essere determinato sulla base della redditività futura della società (attualizzazione dei redditi futuri).
In altri termini, la rilevante differenza tra il valore nominale delle quote cedute ed il loro valore reale, “è capace di connotare quale irragionevole la condotta delle contribuenti e di fondare una diversa valutazione del compendio indiziario in atti”.
La sentenza inaugura un nuovo corso, visto che di accertamenti sul valore delle quote non mi risultano essere così numerosi, o meglio sarebbe opportuno valutarne il rischio di accertamento per quelle cessioni che avvengono ad un corrispettivo "sensibilmente" inferiore a quello di mercato, soprattutto quando il valore della società coincide con quello delle attività sottostanti, (es. un unico immobile, oppure una sola partecipazione).