ANCHE LA PERIZIA DI PARTE RIENTRA TRA LE PROVE ATIPICHE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
ANCHE LA PERIZIA DI PARTE RIENTRA TRA LE PROVE ATIPICHE

ANCHE LA PERIZIA DI PARTE RIENTRA TRA LE PROVE ATIPICHE

14 DIC 2018
La Cassazione con ordinanza 31274/2018 afferma che nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove atipiche, “una perizia di parte, può costituire idonea fonte di convincimento del giudice e che può porla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga convincente”. Inoltre, specifica, che i costi regolarmente fatturati e pagati non possono essere disconosciuti come inesistenti per il solo fatto che un fornitore attesti di non aver eseguito prestazioni nei confronti dell’azienda accertata. La Corte infatti ritiene corretta la decisione della Ctr secondo cui, l’accertamento fondato su induzioni, in base all’articolo 39, comma 1, del Dpr 600/1973, è basato su presunzioni semplici che possono essere vinte in base ai documenti prodotti dal contribuente, fra cui una relazione stragiudiziale, asseverata con giuramento, in quel caso redatta da un agronomo. La Suprema corte, quindi, in tema di rettifiche presuntive ritiene che la perizia effettuata da un consulente tecnico di parte si trova nella medesima posizione delle opinioni espresse dai verificatori che possono ben essere confutate sul piano sostanziale, tramite una ricostruzione di una diversa realtà.




Cassaz31274-18periziadiparte.pdf
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