ANCHE LA DOMOTICA BENEFICIA DEL 110%
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
ANCHE LA DOMOTICA BENEFICIA DEL 110%

ANCHE LA DOMOTICA BENEFICIA DEL 110%

08 DIC 2020
Il titolo è eloquente.
Rientrano nel novero delle spese che possono beneficiare del bonus 110% e segnatamente fra le spese dirette a migliorare l'efficienza energetica, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, gli interventi multimediali diretti ad ottimizzare i consumi di cui all’art. 1 comma 88 della L. 208/2015, richiamati anche dalla lett. f) dell’art. 2 comma 1 del DM 6 agosto 2020 decreto Requisiti. 
Sono, quindi, agevolabili:
- la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche;
- le opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di “domotica” degli impianti termici degli edifici.
purchè consentano da remoto di
- indicare i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
La prassi dell'Agenzia delle entrate con la circolare n.19 dell' 8 luglio 2020, ha precisato che non rientrano nell'agevolazione (110%), l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature quali telefoni cellulari, tablet e personal computer.
L’agevolazione spetta sull’intero importo della spesa sostenuta, sembrerebbe senza alcun limite di spesa (circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 luglio 2020 n. 19, circ. Agenzia delle Entrate 31 maggio 2019 n. 13, istruzioni ministeriali del modello REDDITI PF 2020 e vademecum ENEA  del 25.03.2020), anche se dalla Tabella 1 dell’Allegato B al DM 6 agosto 2020 “Requisiti” è stato precisato che la detrazione massima spettante sarebbe pari a 15.000 euro.
L'Agenzia delle Entrate, nella citata circolare dell' 8 luglio 2020 n. 19,  ha chiarito che “L’installazione dei dispositivi multimediali, se effettuata in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile (ad esempio, contestualmente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza ovvero all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda), è da ritenersi connessa a tale intervento e la relativa spesa concorre al limite massimo di detrazione per esso spettante”.
L'intervento in questione, l’art. 7 del DM “Requisiti” del 6 agosto 2020, non necessita la produzione dell’attestato di prestazione energetica e lasseverazione del rispetto dei requisiti tecnici e dei massimali di costo specifici, perchè detta documentazione, può essere sostituita da una dichiarazione degli installatori, (nei casi in cui si tratti di impianti di potenza utile inferiore a 100 kW), come precisato nel punto 11.2 dell’Allegato A del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”.
Nella certificazione il tecnico dovrà altresì indicare il rispetto dei massimali di costo specifici per tipologia di intervento, individuati secondo i criteri di cui al punto 13.1 dell’Allegato A del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”.
Le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi chiariscono che gli interventi di acquisto e di installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi di domotica (dispositivi multimediali) possono beneficiare dell’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013.
Si tratta degli interventi di cui all’art.1 comma 88 della L. 208/2015, richiamati anche dalla lett. f) dell’art. 2 comma 1 del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, che possono beneficiare della detrazione fiscale anche se sono effettuati successivamente o in assenza di altri interventi di riqualificazione energetica (circ. Agenzia delle Entrate 8 luglio 2020 n. 19 e 18 maggio 2016 n. 20, § 8).
Per questa tipologia di interventi, l’art. 7 del DM 6 agosto 2020 “Requisiti” non richiede la produzione dell’Attestato di prestazione energetica (APE).
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it anche-la-domotica-beneficia-del-110 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa