ANCHE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DEVE COLLABORARE PER L'EMERSIONE ANTICIPATA DELLA CRISI
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
ANCHE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DEVE COLLABORARE PER L'EMERSIONE ANTICIPATA DELLA CRISI

ANCHE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DEVE COLLABORARE PER L'EMERSIONE ANTICIPATA DELLA CRISI

01 MAR 2018
Avevamo già anticipato la principale novità prevista dalla legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, ovvero l'introduzione della procedura di allerta. In particolare avevamo sottolineato l'importanza, nella procedura in questione, del ruolo degli organi di controllo societario che dovranno dare immediato avviso all'organo amministrativo degli indizi della crisi. Quello che vogliamo ora specificare è che il legislatore delegante ha attribuito un ruolo preminente nella rilevazione della crisi di impresa anche all'amministrazione finanziaria attribuendole nuovi doveri. Qust'ultima, infatti, avrà il compito di controllare eventuali distorsioni non solo tributarie ma anche finanziarie presenti nel sistema economico.L'art 4 della legge delega prevede, infatti, che in caso di perduranti inadempimenti tributari e contributivi di importo rilevante, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali, gli agenti della riscossione delle imposte, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari, procedano immediatamente a segnalare la situazione di difficoltà agli organi di controllo della società e, in caso di inattività, anche ad un organismo di estrazione pubblicistica ed istituito presso le Camere di commercio. L’obbligo di segnalazione si articolerà in due fasi: la prima consiste in una comunicazione agli organi sociali volta ad incentivare l’organo gestorio a trovare una soluzione alle problematiche finanziarie entro un termine non superiore a tre mesi.
Se entro questo termine il debitore non avrà attivato il procedimento di composizione assistita della crisi o non avrà estinto il debito o raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato è prevista una seconda fase solo eventuale in cui l’amministrazione finanziaria provvede alla comunicazione diretta all’organismo di natura pubblicistica (Occri) affinché convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore medesimo al fine di individuare in breve tempo una soluzione allo stato di crisi. L'Agenzia diverrà in questo modo un soggetto vigilante e rilevatore delle inefficienze imprenditoriali che si verificheranno nel nostro sistema economico.
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