L'agenzia delle Entrate in
risposta all’interpello 538/2020 del 09.11.2020 ha chiarito che
possono beneficiare del
SUPERBONUS anche gli immobili diversi da quelli residenziali purchè il titolo abilitativo contenga specificamente che i lavori porteranno ad un
cambio di destinazione d'uso abitativo.
Nella risposta citata, l'Agenzia delle entrate ha inoltre chiarito che lo
stato di avanzamento lavori a cui fare riferimento nell'ipotesi di cessione del credito è quello stimato dal progettista e non il massimale di spesa «
occorre fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione».
Insomma l’Agenzia, richiamando la propria
circolare n. 19/E, ha confermato la possibilità di accedere all'ecosismabonus tutte le volte in cui il fabbricato «...
risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare» e purché la categoria catastale non sia A/1 o A/8, com'è noto, escluse dal superbonus.
Secondo tale indicazione
potranno quindi logicamente beneficiare del superbonus anche i
loft, seppure accatastati con la categoria C/1 negozi e botteghe, C/2 magazzini, C/3 laboratori artigiani e anche C/6 stalle e rimesse e autorimesse.
L'apertura delle entrate conferma l'orientamento già espresso nella
circolare 31 maggio 2019, n. 13, laddove era stato affrontata anche la questione delle diverse unità immobiliari risultanti dopo l'intervento edilizio.
risposta-n.-538-del-9-novembre-2020.pdf