ANCHE I FABBRICATI INAGIBILI BENEFICIANO DEL SUPERBONUS 110%
15 GEN 2021
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 17 del 07.01.2021 ha chiarito che beneficia del supebonus 110%, la demolizione e ricostruzione, con la messa in sicurezza dal punto di vista antisismico, di un fabbricato collabente (fabbricati totalmente o parzialmente inagibili, non produttivi di reddito ma classificabili come edifici esistenti).
Secondo l’Agenzia delle entrate l’unica condizione prescritta è che si tratti di una ristrutturazione edilizia e cioè che nell’autorizzazione amministrativa, permesso di costruire, risulti che i lavori da effettuare nella nuova categoria della «ristrutturazione edilizia» in base all'articolo 3,comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001, in vigore dal 17 luglio 2020, “interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”.