ANCHE CON L'ACCESSO PRESSO IL PROFESSIONISTA DEVE GARANTIRSI IL TERMINE DEI 60 GG PER L'EMISSIONE DELL'AVVISO
06 APR 2022
La Corte di Cassazione con sentenza n. 10352/2022 ha stabilito che il termine dilatorio di 60 giorni per l’emissione dell’avviso di accertamento previsto dall’art. 12 comma 7 L. 212/2000, deve essere rispettato anche se nel caso in cui l’accesso per l’acquisizione della documentazione da controllare sia avvenuto soltanto presso lo studio del commercialista ove si trovano le scritture contabili. Nel caso esaminato, l'atto impositivo era stato emesso a seguito della richiesta di esibizione delle scritture contabili dell'impresa, formulata nei confronti del commercialista depositario delle stesse e riguardava irregolarita' riscontrate nella dichiarazione IVA. Secondo la CTR la necessità del rispetto del termine di 60 gg per l'emissione dell'avviso di accertamento concerne solo il "verbale relativo a operazioni di "verifica", ipotesi a suo parere diversa da quella in esame, essendo in questo caso il verbale limitato a nota di riscontro di richiesta di esibizione di atti e documenti prodromici non solo all'attività di accertamento ma alla stessa attività di verifica". I giudici di legittimità ritengono errata tale interpretazione rilevando che il menzionato termine dilatorio "decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo" (Cass. n. 1497 del 23/01/2020; Cass. n. 15010 del 02/07/2014), e che detto termine "si applica anche agli accessi cd. istantanei, ossia quelli volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell'accertamento, sicche', anche in detta ipotesi, e' illegittimo, ove non ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'atto impositivo emesso "ante tempus"" e, nel caso di specie, l'accesso era avvenuto pacificamente prima dei sessanta giorni previsti dalla legge presso il professionista. Il Collegio, dunque, ha annullato l'avviso di accertamento rilevando che tale accesso è quiparabile, ai fini dell'applicazione della garanzia procedimentale prevista dall'art. 12, comma 7, all'accesso avvenuto presso la sede dell'impresa.