ANCHE AL DIRETTORE GENERALE MUNITO DI DELEGHE SI APPLICA LA BUSINESS JUDGEMENT RULE
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ANCHE AL DIRETTORE GENERALE MUNITO DI DELEGHE SI APPLICA LA BUSINESS JUDGEMENT RULE

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23 GIU 2020
La Corte di Cassazione con sentenza n. 121018 del 2020 affronta il tema della responsabilità del Direttore Generale di una spa e afferma che al fine di applicare a quest’ultimo la disciplina della responsabilità degli amministratori ex art. 2396 c.c., è necessario che la sua posizione di “Direttore generale” all’interno della società sia desumibile da una nomina formale da parte dell’assemblea o del CdA, in base ad apposita previsione statutaria. Conseguentemente è anche possibile applicare il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (c.d. business judgement rule), sempre, però, considerando che la valutazione di ragionevolezza delle scelte è da compiersi ex ante e tenendo conto della adozione o meno delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, e della diligenza dimostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere. Con la citata sentenza la Suprema Corte riconosce in capo al Direttore Generale munito di deleghe l’obbligo di informare il Cda di ogni atto gestorio attraverso una sua effettiva e formale comunicazione al CdA, circostanza non provata nel caso di specie. Sul punto i giudici di legittimità affermano che la mancata contestazione da parte del CdA, di fatti omissivi riconducibili al Direttore Generale, una volta conosciuti, non può considerarsi indizio di una pregressa conoscenza delle operazioni effettuate, e dunque di adempimento dell’obbligo informativo, o di valutazione di obiettiva irrilevanza del contenuto dell’informativa.




cass.-12108.20responsabilita.direttore.generale.business.judgement.rule.pdf 
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