La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23104, del 11.11.2016, ha stabilito che non è dovuta l'IRAPdai dottori commercialisti per le attività di amministratore, revisore e sindaco di società.
La sentenza ha stabilito che i compensi conseguiti per le suddette attività non devono essere assoggettati a IRAP, poichè il professionista non si avvale di una propria organizzazione. In altri termini, se il contribuente esercita già un’altra attività autonomamente organizzata (lo studio), gli emolumenti da essa derivanti sono soggetti ad IRAP, mentre i compensi afferenti alle attività di amministratore, revisore e sindaco di società sono esclusi purchè sia concretamente attuabile lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e la verifica dell’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati.
Sembra finalmente superata la vecchia posizione della Agenzia delle Entrate che con la Risoluzione n. 78/2009, con la quale era stata esclusa la scissione dei ricavi, soggetti e non soggetti all'IRAP. Sul punto precisiamo che gli emolumenti percepiti da amministratori e sindaci ed inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi godevano dell’esclusione dall'IRAP per via del disposto degli articoli 2 e 3 del DLgs. 446/97 e rammentiamo la precedente ordinanza n. 22138 della Corte portante il medesimo contenuto.