AMMINISTRATORE IMMUNE DA COLPA SE HA FATTO ANNOTARE IL SUO DISSENSO, NON BASTA L'ASTENSIONE
12 OTT 2021
Il Tribunale di Milano, nella sentenza 8.1.2021 n. 94, si è soffermato, sulla posizione dell'amministratore privo di deleghe e degli adempimenti necessari per ottenere l'esonero dalle responsabilità (solidali) stabilite per i consiglieri, stabilendo che:
può considerarsi "immune da colpa" rispetto a condotte illecite dei delegati solo qualora abbia fatto annotare il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone notizia immediata per iscritto al collegio sindacale;
l'astensione rispetto alla decisione consiliare sull'operazione dannosa è completamente diversa dal dissenso e, nel sistema, è equiparata al voto favorevole. Tanto è vero che l'art. 2388 co. 4 c.c. non legittima l'amministratore che si sia astenuto all'impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione che sia stata presa non in conformità della legge o dello statuto, riservando tale legittimazione agli amministratori dissenzienti e assenti.