La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 9448 del 22 maggio 2020, ha respinto il ricorso dell’ufficio fiscale, ribadendo il concetto che le sanzioni fiscali comminate alla società non possono essere applicate all’amministratore.
In altri termini l'amministratore non concorre nell’illecito a titolo personale essendo escluso il concorso di terzi concorrenti nella violazione della contribuente persona giuridica.
L' art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, parla chiaro, la riferibilità delle sanzioni è esclusiva alla persona giuridica.