ALBERGHI ED AGRITURISMI CON CREDITO D'IMPOSTA DEL 65%
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
ALBERGHI ED AGRITURISMI CON CREDITO D'IMPOSTA DEL 65%

ALBERGHI ED AGRITURISMI CON CREDITO D'IMPOSTA DEL 65%

12 GEN 2018
Le imprese alberghiere ed agrituristiche per usufruire del credito d’imposta del 65%, devono presentare apposita domanda tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese e quindi entro il prossimo 28.02.2018 per il 2017, in modalità telematica.
Il DM 20 dicembre 2017 n. 598 stabilisce infatti che il credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi, spetta (anche) per i periodi d’imposta 2017 e 2018, nella misura del 65%, a condizione che gli interventi abbiano (anche) finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica, oltre che l’acquisto degli arredi.
L’agevolazione riguarda quindi sia gli alberghi che le strutture agrituristiche alle quali si sono aggiunti gli stabilimenti termali. Alle aziende interessate ed esistenti alla data del 1° gennaio 2012, spetta un credito d’imposta pari al 65% dell’importo delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, per gli interventi di ristrutturazione edilizia con finalità di incremento di efficienza energetica o di riqualificazione anti sismica.
L’agevolazione è riconosciuta anche per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, purché destinati alle strutture ricettive oggetto di agevolazione ed a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo all'acquisto.
l credito d’imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo ed è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti del de minimis (importo massimo di 200.000 euro nel biennio), per gli agriturismi vale l’applicazione del credito d’imposta sulle sole attività che rientrino nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013, con la necessaria garanzia che le attività escluse dall’applicazione di tale regolamento non beneficino degli aiuti “de minimis” già concessi, (il decreto in consultazione dispone che il credito sia concesso solo previa trasmissione delle informazioni al Registro degli aiuti di Stato e adempimento degli obblighi di interrogazione del predetto registro).
L’art. 4 comma 2 del DM dispone che l’importo totale delle spese agevolabili è, in ogni caso, limitato alla somma di 307.692,30 euro per ciascuna impresa ricettiva, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d’imposta massimo complessivo pari a 200.000 euro (il 65% di 307.692,30 corrisponde ad euro 200.000).
Le spese si considerano effettivamente secondo le regole del Tuir, ex art. 109 e devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, da un revisore legale, ovvero da un professionista iscritto nell’Albo.
 
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