La
Commissionne tributaria provinciale di Milano con la
sentenza 2920/01/2019 del 26 giugno 2019, ha stabilito che il requisito della
data di iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) ha natura formale e non sostanziale.
Ricordiamo infatti che la richiesta di iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)
deve avvenire entro 90 giorni dallo spostamento nel luogo di vita abituale, formalità importante per considerare superata la presunzione nelle ipotesi di mancata iscrizione.
Invero, recentemente, il legislatore con riferimento a norme agevolative,
ha precisato che la mancata iscrizione non è ostativa al trasferimento di residenza, laddove sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni.
I Giudici Milanesi hanno così ritenuto di dare
maggior rilievo al dato sostanziale che non a quello formale.
La vicenda analizzata riguarda infatti un contribuente che si era trasferito all’estero dal 2013 ricevendo dalle autorità straniere la qualifica di soggetto residente all'estero.
Il contribuente aveva poi (erroneamente) presentava la dichiarazione dei redditi in Italia dichiarando di essere ivi residente, richiedendo il credito d’imposta per le imposte pagate all'estero.
Si difendeva quindi in giudizio affermando che la richiesta di trasferimento era avvenuta solo pochi giorni dopo il decorso del termine dei 183 gg e cioè il 3 luglio dell’anno d’imposta contestato e provando che con un
contratto di locazione dell’immobile occupato dalla famiglia e con la
documentazione relativa alla nascita del figlio avvenuta nel novembre dell’anno precedente, la sua effettiva residenza, elementi che secondo i giudici provavano il luogo e la continuità della prestazione dell’attività professionale all'estero
aire-formale-ctp-milano.pdf.