AGEVOLAZIONI PRIMA CASA ANCHE PER LA SECONDA SE ...
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA ANCHE PER LA SECONDA SE ...

21 SETT 2021
La Commissione tributaria regionale del Lazio ha riconosciuto le agevolazioni fiscali per l’acquisto di un secondo immobile da destinare a prima casa mediante accorpamento con l’immobile già acquisito con la richiesta delle agevolazioni.
I giudici hanno così ricordato che secondo l’orientamento della Corte di legittimità, sent. n. 11322/2020, è «irrilevante l’avvenuta o meno fusione catastale delle due unità immobiliari» e che i benefici spettano «nelle ipotesi in cui a un precedente acquisto immobiliare faccia seguito un’ulteriore acquisizione di alloggio contiguo, sì da poter essere fatto oggetto di fusione in tal modo venendo a costituire una sola unità abitativa».
La questione della agevolazione per l'acquisto della seconda casa con l'agevolazioni della prima è da anni dibattuta e verte sul concetto di inidoneità del vecchio immobile che può essere conseguente sia a fattori soggettivi che a fattori oggettivi, di qualsivoglia natura e specie.
E così può definirsi inidonea oggettivamente l'immobile divenuto inagibile o fatiscente oppure soggettivamente inidonea potrebbe essere una casa divenuta troppo piccola o si renda inaccessibile  per il fatto di essere ubicata in un piano elevato non servito da un ascensore, a chi resti vittima di un incidente che ne comprometta la deambulazione, potrebbe essere anche una casa che si renda inutilizzabile a causa della distanza dal luogo di studio o di lavoro del contribuente. Nell’ambito della inidoneità rientra, inoltre, il caso della abitazione sulla quale il contribuente abbia un diritto che non ne comporti «il potere di disporne come abitazione propria» Cassazione n. 21289/2014, come accade nel caso dell’abitazione concessa in usufrutto o locata a terzi.
Non resta quindi che acquisire il coraggio per affrontare il giudizio tributario, ove ogni risposta potrebbe essere lecita.


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