AGEVOLAZIONI AI PENSIONATI CHE TORNANO DALL'ESTERO E VANNO AL SUD
03 MAR 2018
L'articolo 24 ter del Dpr 917/1986 prevede che a far data dal 1° gennaio 2019 e per cinque anni, i cittadini rimpatriati (pensionati residenti all’estero e nostri connazionali) che decidono di trasferirsi nel bel Paese possano optare per l’assoggettamento dei redditi “esteri” a un’imposta sostitutiva del 7%beneficiando dell’esonero dagli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, dal versamento dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
Quindi tutti i redditi, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, posseduti da cittadini trasferiti in uno dei comuni del sud con una popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia), godranno della suddetta agevolazione.
La condizione per poter beneficiare dell'agevolazione consiste nella dichiarazione di non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui eserciteranno l'opzione proveniendo da un Paese white list.
Rimane ferma la possibilità, qualora se ne possiedano i requisiti, di scegliere in alternativa alla nuova agevolazione, il pagamento di un’imposta in misura fissa pari a 100 mila euro all’anno, prevista, non solo per i pensionati ma anche per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, (di rilevante interesse per coloro che hanno redditi esteri superiori a 1,5 milioni di euro).