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AGEVOLAZIONE PRIMA CASA SU DUE IMMOBILI SE UNIFICATI ENTRO TRE ANNI

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA SU DUE IMMOBILI SE UNIFICATI ENTRO TRE ANNI

28 LUG 2023
La Corte di Cassazione con l'Ordinanza 21721 ha ribadito che spetta l'agevolazione per l'acquisto della prima casa per l'acquisto di due immobili, anche se collocati su piani diversi, purchè, entro 3 anni, gli immobili siano unificati in una sola unità.
La causa, ha riguardato l'acquisto di due abitazioni per una superficie complessiva superiore ai 240 mq, collocate a due diversi piani di uno stabile in Roma, da parte di una famosa attrice francese naturalizzata italiana ed i fatti si riferiscono a prima del 2014, allorquando le agevolazioni prima casa si applicavano limitatamente agli immobili qualificabili non di lusso (oggi non rilevano le caratteristiche concrete dell'immobile, bensì la classificazione catastale, in quanto sono a priori escluse dal beneficio le abitazioni catastalmente classificate A/1, A/8 o A/9).
Tralasciando la questione del computo di tale superficie, ormai superata dalle norme attuali, i giudici di vertice hanno affermato che i benefici per l'acquisto della prima casa possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate, purché ricorrano due condizioni:
  1. la destinazione, da parte dell'acquirente, di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa;
  2. la qualificabilità come alloggio non di lusso dell'immobile così “unificato” (secondo la norma vigente ratione temporis).
La lacuna normativa circa del termine entro il quale realizzare tali condizioni, è stata interpretata dalla giurisprudenza in tre anni dalla registrazione aggiungendo che non è indispensabile che sia operata la fusione catastale, perchè l'elemento rilevante è l'effettiva unificazione delle unità immobiliari finalizzata a realizzare l'unica abitazione del contribuente, fatto che deve formare oggetto di prova dal contribuente.
Secondo l'amministrazione finanziaria (Guida Agenzia delle Entrate all'acquisto della casa) per le abitazioni contigue “l'agevolazione spetta se l'abitazione risultante presenta, dopo la fusione degli immobili, le caratteristiche catastali indicate dalla normativa di favore e in presenza di tutte le altre condizioni previste”.
Quindi, nel termine di tre anni, è indispensabile, aver effettuato i lavori di accorpamento delle unità, facendone risultare un immobile accatastabile in categorie diverse da A/1, A/8 o A/9, seppur non ancora materialmente accatastato. I
 
 
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