AFFITTO D'AZIENDA: VALIDA LA CLAUSOLA CHE AMPLIA LA FACOLTA' DI RECESSO IN FAVORE DEL CURATORE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
AFFITTO D'AZIENDA: VALIDA LA CLAUSOLA CHE AMPLIA LA FACOLTA' DI RECESSO IN FAVORE DEL CURATORE

AFFITTO D'AZIENDA: VALIDA LA CLAUSOLA CHE AMPLIA LA FACOLTA' DI RECESSO IN FAVORE DEL CURATORE

02 LUG 2020
Come noto, l'affitto dell'azienda, o di uno o più rami della stessa, è operazione molto utilizzata per realizzare il risanamento dell'impresa e, dunque, per salvaguardare la continuità aziendale e la tutela degli interessi dei creditori o, in assenza di alternative, per procedere alla cessione definitiva dell'azienda. Nelle ipotesi in cui venga dichiarato il fallimento del titolare dell'azienda affittata, la dichiarazione d'insolvenza a carico di costui non è causa di scioglimento del contratto d'affitto d'azienda: al contrario, può essere autorizzata la prosecuzione dello stesso da parte del Tribunale, nella sentenza dichiarativa di fallimento (c.d. "esercizio provvisorio").
Ciascuna parte, infatti, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla sentenza di fallimento, corrispondendo un equo indennizzo alla controparte, determinato di comune accordo, oppure - in mancanza - dal giudice delegato, sentiti gli interessati (art. 79 del RD 267/42).
Con riferimento alla libertà contrattuale delle parti di derogare la disposizione anzidetta, si ritiene opportuno segnalare che il Tribunale di Rimini con sentenza del 2015, ha sostenuto che non è affetta da invalidità la clausola contrattuale inserita in un contratto di affitto d'azienda, che preveda un ampliamento della facoltà di recesso in favore del curatore fallimentare, in deroga a quanto già previsto dall'art. 79 del RD 267/42. In particolare, è stata considerata efficace la clausola secondo cui, nell'ipotesi di fallimento della parte locatrice durante il periodo di durata dell'affitto d'azienda, la possibilità di recesso era riconosciuta soltanto al curatore, in qualsiasi momento, anche successivamente al termine dei 60 giorni previsto dall'art. 79 del RD 267/42, purché con preavviso di almeno tre mesi.
Tale disposizione non è stata, pertanto, ritenuta inderogabile nel contesto di convenzioni concluse da un'impresa in crisi e in un'ottica di rafforzamento della tutela dei creditori nel caso di apertura del fallimento.
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