AFFITTO D'AZIENDA: LA CESSIONE DELLE RIMANENZE INCLUSE NEL CONTRATTO NON E' SOGGETTA AD IVA
28 LUG 2020
Con l'ordinanza n. 14864/2020 la Corte di Cassazine afferma che "in tema di IVA, le rimanenze costituiscono - salvo diversa volontà negoziale delle parti ed ove non considerate isolatamente rispetto alla loro destinazione funzionale - beni a servizio dell'impresa e, dunque, appartenenti a tutti gli effetti al complesso aziendale, con la conseguenza che, in caso di affitto dell'azienda, esse permangono in capo al concedente, il quale cede all'affittuario soltanto il diritto personale di utilizzo del bene produttivo (azienda), dovendo, quindi, escludersi la ravvisabilità di un autonomo atto di cessione delle rimanenze assoggettabile ad IVA".
Ciò significa che nell’ipotesi di affitto d’azienda, da una parte non sussiste alcuna rilevanza ai fini Iva per la cessione delle rimanenze di merci dal concedente in locazione al locatario e dall’altra, non rileva ai fini Iva la loro restituzione dal locatario al proprietario dell’azienda al termine del contratto.