La Commissione tributaria provinciale di Como con la sentenza n. 49/2018, depositata il 20.03.2018, ha stabilito che non sono utilizzabili i documenti bancari, rinvenuti dalla Guardia di Finanza, se l’indagine sui conti correnti costituisce, di fatto, la prosecuzione di una verifica iniziata con l'accesso nei locali del professionista locali utilizzati promisquamente.
In tal caso occorre l’autorizzazione dalla Procura della Repubblica e non è giuridicamente rilevante il fatto per cui il contribuente non abbia evidenziato l’uso promiscuo dei locali e non si sia opposto all’accesso e all’estrapolazione dei files dal personal computer, perché il contribuente è libero di assistere ad accesso illegittimo e di far valere tale illegittimità nelle sede processuale.
I Giudici hanno poi chiarito che l’utilizzo ad uso promiscuo dell’immobile risultava dalla presenza di un divano letto, dal fatto che la certificazione prodotta certificava inequivocabilmente che il contribuente aveva in quel luogo sia l’ufficio che l’abitazione.
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