ACCESSO DOMICILIARE SOLO SE AUTORIZZATO DAL PROCURATORE
15 MAG 2018
La suprema Corte di cassazione con l’ordinanza n. 13711 del 30.05.2018 ha stabilito che l’accesso nell'immobile utilizzato promiscuamente (abitazione e ufficio) deve sempre essere autorizzato dalla Procura della Repubblica.
I giudici corollando quanto da tempo sostenuto hanno poi affermato che i dati acquisiti con il consenso del verificato non sono comunque utilizzabili, perchè nessuna norma tributaria subordina l’autorizzazione alla volontà del soggetto sottoposto a verifica.
Com'è noto la giurisprudenza aveva già da tempo chiarito che nel caso di accesso domiciliare ed in mancanza dell'autorizzazione, risultano inutilizzabili gli elementi probatori posti a fondamento dell'avviso di accertamento.
Infatti, ricordiamo che se i locali sono utilizzati promiscuamente, è sempre necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, qualora invece l'accesso riguardi l'abitazione occorre un’autorizzazione con specifica indicazione dei gravi indizi di violazione delle norme tributarie.