La Corte di cassazione, con ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3060 ha stabilito che il diritto al contraddittorio è previsto per qualsiasi atto di accertamento a tavolino che abbia richiesto un accesso istantaneo presso la sede sociale.
La Corte ha poi precisato che in tutti i casi va redatto un processo verbale di chiusura delle operazioni, con conseguente diritto del contribuente di comunicare osservazioni e richieste entro i termini di legge ex art. 12, comma 7, L. 212/2000.
Tale disposizione va infatti applicata a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi quelli che siano frutto di un atto di accesso istantaneo finalizzato alla mera acquisizione della documentazione, come già precisato nella sentenza n. 15624/2014.
La sentenza va segnalata per la portata innovativa in relazione agli avvisi di accertamento a tavolino, che abbia richiesto un accesso anche istantaneo presso la sede della società, anche se solo finalizzato alla mera raccolta della documentazione.
In tal caso all'accesso deve seguire il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, con conseguente diritto al contraddittorio del contribuente.