ACCERTAMENTO PARZIALE: E' NULLO SE IN LUOGO DEL RILASCIO DEL PVC L'UFFICIO NOTIFICA L'INVITO EX ART. 5TER D.LVO 218/97
20 GEN 2022
Si ritiene nullo l’avviso di accertamento parziale emesso dall’Ufficio a seguito di una verifica fiscale presso la sede della società, qualora invece di consegnare il relativo Pvc e, dunque, riconoscere al contribuente il diritto al contraddittorio prima dell’emissione dell’atto impositivo, l’Ufficio notifica un invito a comparire ex art. 5 ter del d.lgs. 218/97. Tale decisione è stata adottata dai giudici della ctp di Como che con sentenza n. 315/2021 ricordano che l’art. 5 ter, comma 2, d.lvo 218/97, esclude espressamente l'applicabilità della comunicazione dell'invito a comparire quando si procede con avvisi di accertamento parziale e, pertanto, il contraddittorio adottato nonostante la preclusione normativa è da ritersi nullo.Secondo i giudici di merito, nel caso di specie, sussiste una violazione dell'art. 12 comma 7 della L. 212/2000 in quanto l’Agenzia aveva formalizzato la propria pretesa senza concludere la fase istruttoria mediante la consegna del Pvc e, quindi, senza consentire al contribuente di presentare elementi a sostegno della propria difesa. Inoltre, dalla nullità dell'invito, la Ctp giunge a riconoscere il difetto di motivazione in quanto l'avviso di accertamento ero privo delle ragioni giustificative della pretesa erariale. Tali ragioni, infatti, erano riportate -sia pure succintamente- solo nell'invito obbligatorio a comparire notificato in violazione di legge e da ritenersi atto nullo non produttivo di effetti.