Qualche tempo fa abbiamo discusso a Pesaro, presso la prima sezione della comm. trib. provinc. (volutamente scritta in piccolo), una questione riguardante
la notifica dell’avviso di accertamento notificato a mezzo posta e firmato digitalmente,.
Tale avviso era stato sottoscritto digitalmente
prima della modifica al CAD, avvenuta il 27 gennaio 2018, (provvedimento con cui il legislatore ha aggiunto gli avvisi di accertamento tra gli atti sottoscrivibili digitalmente).
Il nostro ricorso è stato respinto dai giudici pesaresi che si sono (poco) occupati della questione ed abbiamo già presentato appello, avverso la sentenza.
Al contrario la stessa eccezione
è stata accolta dai Giudici della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, affermando che è nullo per insanabile difetto di sottoscrizione l’avviso di accertamento firmato digitalmente, ma notificato in via ordinaria.
Queste conclusioni sono contenute nella
sentenza della Ctp di Vicenza n. 74/3/2018 che era stata chiamata a decidere, appunto, su di un avviso di accertamento firmato digitalmente, ma stampato e notificato a mezzo posta.
I giudici hanno così accolto l’eccezione preliminare del ricorrente, affermando che la possibilità di sostituire la «
firma autografa» con l’indicazione del nominativo «
a stampa», è prevista dal
provvedimento 2010/4114 delle Entrate, qualora gli atti «s
iano prodotti da sistemi informativi automatizzati e derivano da attività di carattere seriale effettuate con modalità di lavorazione accentrata» e ribadendo che qualora l'atto sia notificato a mezzo posta occorre che la firma sia autografa, ex articolo 42 del Dpr 600/1973.
Quale sarà secondo voi il motivo per il quale la giustizia tributaria funziona, su medesime questioni, a fasi alterne?
ctp-vicenza-sent-74-3-2018-no-al-ricorso-firmato-digit-notif-cartaceo.pdf