Da un pò di tempo ci siamo interessati della modalità di
sottoscrizione dell'avviso di accertamento, rilevando e talvolta tentando di far rilevare al Giudice adito, la violazione del
difetto di sottoscrizione allorquando l'avviso di accertamento sia stato dichiaratamente sottoscritto digitalmente e l'atto sia stato notificato in forma cartacea (carente della sottoscrizione fisica).
Invero la
sensibilità del Collegio di prime cure a tali tipi di eccezioni e ordinariamente discutibile per diversi motivi che vi lascio immaginare, come se esistesse solo il merito e non anche il diritto, questioni note a chi frequenta le aule di giustizia tributaria.
L'eccezione ovviamente non conferma la regola, ecco perchè vi segnalo questa interessantissima sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Treviso che invece, in applicazione dei principi di diritto, ritiene lecito sollevare anche questo tipo di eccezioni.
La Corte trevigiana con la
sentenza 55/01/2018 ha così stabilito che
è illegittimo l’accertamento tributario notificato al contribuente in modalità tradizionale, se lo stesso riporta solo la dicitura atto firmato digitalmente ed è assente della firma autografa del funzionario.
I Giudici hanno così chiarito che
soltanto la notifica dell’atto a mezzo PEC consente all’amministrazione di inviare atti con firma digitale e che quando la notifica avviene con modalità cartacea, è necessaria la sottoscrizione autografa.
Insomma a parere (condivisibile) di questi giudici, l’atto notificato in maniera cartacea privo di sottoscrizione autografa non permette di verificare la presenza della sottoscrizione digitale, ossia di verificare la presenza della chiavi crittografiche.
ctp-treviso-55-1-2018.pdf