ACCERTAMENTO CON ADESIONE: NON E' VINCOLANTE PER LE ANNUALITA' SUCCESSIVE
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ACCERTAMENTO CON ADESIONE: NON E' VINCOLANTE PER LE ANNUALITA' SUCCESSIVE

ACCERTAMENTO CON ADESIONE: NON E' VINCOLANTE PER LE ANNUALITA' SUCCESSIVE

25 MAG 22
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16675 del 2022, ha affermato che l’Agenzia delle Entrate non è tenuta a recepire il contenuto dell’accertamento con adesione per le annualità successive. Nel caso di specie L’Agenzia aveva riqualificato come conferimenti gli atti con i quali erano state cedute le partecipazioni dei soci al capitale della Alfa alla società Beta. Il disegno elusivo ravvisato dall'ufficio avrebbe avuto una duplice finalità: per l'anno 2004, quella di evitare la tassazione della plusvalenza da conferimento, che sarebbe emersa qualora si fosse trattato, per l'appunto, di conferimento delle partecipazioni in holding; per gli anni successivi, quella di evitare la tassazione del flusso finanziario derivante dal pagamento del prezzo di cessione delle partecipazione, che in realtà avrebbe integrato una distribuzione di dividendi. L’anno 2004 veniva definito mediante accertamento con adesione qualificando l’atto come cessione e non come conferimento e il prezzo della cessione veniva aumentato. Secondo la contribuente tale scelta avrebbe precluso all'Agenzia delle Entrate di qualificare, per gli anni successivi, la qualificazione della medesima operazione come conferimento di partecipazioni. Ribaltando la precedente pronuncia n. 12372/21 in cui si riconosceva come lesiva del principio di collaborazione e buona fede la condotta dell’ufficio, i giudici di legittimità affermano che “che l'accertamento con adesione vincola sia il contribuente che l'Amministrazione finanziaria e, in particolare, preclude a quest'ultima una ulteriore attività accertatrice (salve le deroghe previste dall'art. 2, comma 4, DLgs. n. 218/97) solo per il periodo di imposta interessato dall'accordo, che costituisce il limite oggettivo della definizione concordata fra le parti, definizione che peraltro, nel caso di specie, ebbe ad oggetto soltanto il quantum debeatur della pretesa impositiva, essendo in discussione unicamente la plusvalenza derivante dalla cessione. Al contrario, per gli altri periodi d'imposta, l'accertamento con adesione non ha carattere vincolante per le parti, non potendo certo essere paragonato ad un giudicato, con gli effetti esterni tipici di questo, con particolare riferimento ai presupposti fattuali posti a fondamento della pretesa impositiva.

cass.16675.22.accertamentoconadesione.nonvincolante.pdf
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