ACCERTAMENTO CON ADESIONE: L'ACCORDO VINCOLA ANCHE PER ANNUALITA' SUCCESSIVE
14 MAG 2021
La Corte di Cassazione con sentenza n. 12327/2021 afferma che in tema di accertamento con adesionedeve considerarsi lesiva del principio di collaborazione e buona fede, la condotta dell'ufficio che dopo aver emesso, in base alla proposta accettata dal contribuente, gli avvisi di accertamento con adesione per alcune annualità d'imposta, proceda, senza motivazione e nonostante il tempestivo e regolare adempimento degli atti già emanati, all'emissione per le restanti annualità di avvisi di accertamento per l'originaria pretesa. Per il principio del legittimo affidamento sulla regolare definizione della procedura di accertamento con adesione, deve quindi ritenersi inesigibile la maggior pretesa costituita dalla differenza tra gli importi concordati e quelli richiesti. La Suprema Corte spicifica, inoltre, che la proposta di adesione“è, in ogni caso, di competenza esclusiva dell’ufficio, a cui è attribuito, dalla legge, il potere, sul fondamento e in coerenza con gli obbiettivi perseguiti dall’istituto, di rideterminare la pretesa impositiva tenendo conto di quanto introdotto dalla parte. Il ruolo del contribuente, per contro, è limitato all’accettazione (o meno) della determinazione finale dell’Amministrazione, non più suscettibile di ulteriore discussione”.