ACCERTAMENTO CON ACCESSO PER IL RECUPERO DELL'IVA: NON SERVE LA PROVA DI RESISTENZA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
ACCERTAMENTO CON ACCESSO PER IL RECUPERO DELL'IVA: NON SERVE LA PROVA DI RESISTENZA

ACCERTAMENTO CON ACCESSO PER IL RECUPERO DELL'IVA: NON SERVE LA PROVA DI RESISTENZA

30 NOV 2022
La Corte di Cassazione con sentenza n. 34272 del 2022 è tornata a pronunciarsi sulla validità di un avviso di accertamento, volto al recupero dell'iva, emesso in violazione dell'art. 12 comma 7 della L. 212/2000. In particolare, l'Agenzia aveva emesso l'atto impositivo in seguito all'accesso presso i locali della contribuente senza azionare alcun contraddittorio endoprocedimentale e, in sede di giudizio, contestava l'assenza di una violazione del contraddittorio, non avendo la contribuente fornito la cd. "prova di resistenza". Non è dello stesso parere la Suprema Corte, la quale invece ritiene che qualora il contribuente venga sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche, il rispetto del contraddittorio deve essere sempre garantito e a nulla rileva il fatto che il contribuente non fornisca la prova di resistenza.
Dopo aver richiamato il principio generale secondo cui "l'Amministrazione finanziaria e' gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidita' dell'atto, purche' il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non e' rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicche' esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito", i giudici di legittimità sottolineano che tale principio e' stato ulteriormente precisato, nel senso che "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attivita', opera una valutazione ex ante in merito alla necessita' del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullita' l'atto impositivo emesso ante tempus, anche nell'ipotesi di tributi "armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i soli tributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario e' tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto del contraddittorio". 
Nel caso di specie, dunque, nonostante l'atto impositivo fosse diretto al recupero di un tributo armonizzato, secondo la Suprema Corte la prova di resistenza è da dirsi inutile, in quanto l'obbligo del contraddittorioè disposto dalla norma di legge, senza che rilevi la distinzione tra tributi armonizzati e non.


cass.-34272.22.obbligo.contraddittorio.tributi.armonizzati.pdf
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it accertamento-con-accesso-non-serve-la-prova-di-resistenza 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa