ACCERTAMENTO BANCARIO: COSTI FORFETTARI SEMPRE RICONOSCIBILI
15 MAG 2025
La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 11939 del 07 MAG 2025 ha ribadito che nell'ambito dell'accertamento analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 31.1.2023, n. 10, "che ha operato un'interpretazione adeguatrice dell'articolo 32, comma 1, numero 2, del DPR 600/1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati", il contribuente-imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo un'incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che devono quindi essere detratti dai maggiori ricavi presunti.