ACCERTAMENTO BANCARIO: BASTA LA CONTABILITA' E L'INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
ACCERTAMENTO BANCARIO: BASTA LA CONTABILITA' E L'INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO

ACCERTAMENTO BANCARIO: BASTA LA CONTABILITA' E L'INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO

04 MAG 2017
La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza 9761/2017 ha stabilito che in presenza di accertamento bancario ed in relazione ai prelevamenti è sufficiente la prova del transito in contabilità e l ’indicazione del beneficiario, non rilevando invece l’inerenza rispetto all’attività di impresa.
Il ricorrente non era infatti riuscito a dimostrare, per alcuni prelevamenti, l’inerenza rispetto all ’attività di impresa ed dopo la bocciatura di merito era ricorso per Cassazione che ha deciso che in tema di Iva, l’articolo 51 del Dpr 600/73, consente all ’amministrazione finanziaria di rettificare su base presuntiva la dichiarazione del contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti sui conti bancari dallo stesso intrattenuti, con la precisazione che qualora sia fornita la prova che le “uscite di cassa” riguardino assegni regolarmente contabilizzati nelle scritture contabili dell ’impresa e siano fornite le giustificazioni sul “transito” in contabilità, la presunzione deve ritenersi superata.
La Corte con l'occasione ha anche avuto modo di far rilevare che il requisito di inerenza, contenuto nell’articolo 109 del Tuir, è relativo alle componenti negative del reddito di impresa e nulla ha a che fare con le disposizioni relative alle indagini finanziarie.

ab-basta-la-contabilita-ed-il-beneficiario.pdf
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it accertamento-bancario-basta-la-contabilita-e-l-indicazione-del-beneficiario 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa