Secondo la Corte di cassazione l’accertamento emesso prima di 60 giorni è illegittimo.
La
Corte di cassazione con
l’ordinanza n. 11471 depositata il 10.05.2017 ha ribadito che anche per gli "
accertamenti a tavolino" si devono rispettare le garanzie del contribuente prescritte dall'art. 12 comma 7 della legge 212/2000.
L'Ordinanza della Corte ricorda che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali,
l’articolo 12 dello Statuto del contribuente va interpretato tenendo presente che
l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio del verbale di accesso o di chiusura della verifica,
determina di per sé l’illegittimità dell’atto impositivo emesso, poiché viola il diritto al contraddittorio.
Il contraddittorio costituisce primaria espressione dei principi di derivazione costituzionale, di
collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva come precisato nel precedente arresto delle
sezioni unite n. 18184/2013 e tali garanzie devono essere rispettate anche nell’ipotesi di accessi brevi finalizzati all’acquisizione di documentazione.
Rilevante è poi l'affermazione secondo la quale
la norma non prevede alcuna distinzione sulla durata dell’accesso ed obbliga
in ogni caso alla redazione del verbale di chiusura delle operazioni perchè “
l’intromissione” dell’amministrazione in luoghi di pertinenza del contribuente per la diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli, va controbilanciata con il riconoscimento di adeguate garanzie come affermato dalle sezioni unite nella sentenza n. 24823/2015.
La Corte annullando l'atto ha ribadito che esso avrebbe dovuto essere emesso solo decorsi 60 giorni dalla consegna del verbale.
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