ABUSO DEL DIRITTO: RIQUALIFICAZIONE ILLEGITTIMA SE LA SUA ANALISI NON E' FONDATA NEI TERMINI STABILITI DALL'ART. 10 BIS
23 FEB 2022
Il caso trattato dalla Ctr del Veneto con la sentenza n. 107/02/2022 riguardava una società nascente da un’operazione di fusione per incorporazione avvenuta nel 2012, in seguito alla quale aveva acquisito le azioni proprie di alcuni azionisti di minoranza pari all’1,74% del capitale sociale, che erano state in precedenza oggetto di rivalutazione. L’Agenzia delle Entrate riqualificava l’operazione di acquisto delle azioni proprie come “recesso tipico” e, conseguentemente, le somme ricevute dai soci costituivano un “utile” (reddito di capitale) per la parte eccedente il prezzo pagato per l’acquisto, indipendentemente dalla rivalutazione effettuata. In sostanza secondo la società si trattava di una cessione di partecipazioni e come tale doveva trovare applicazione l’art. 67 Tuir mentre l’Ufficio, in seguito alla riqualificazione dell’operazione in un recesso da parte dei soci, riteneva applicabile l’art. 47 comma 7 del Tuir assoggettando gli utili ad una ritenuta alla fonte pari al 20%. Sia la Ctp che la Ctr del Veneto hanno dichiarato l’illegittimità dell’accertamento in quanto "la riqualificazione operata dall'Ufficio non è fondata su una analisi della stessa nei termini stabiliti dall'art. 10 bis dello Statuto del contribuente volta, cioè, a verificare la sussistenza o meno degli elementi necessari a configurare l'abuso del diritto, ma si era semplicemente limitata a richiamare un'altra disposizione, ovvero l'articolo 47, comma 7, del Tuir". Secondo l’organo giudicante, dunque, l’agenzia delle Entrate non può rettificare arbitrariamente le operazioni poste in essere dal contribuente in assenza di specifici elementi idonei a dimostrare la sussistenza di un'ipotesi di abuso del diritto e, dunque, senza offrire alcuna motivazione circa "l'inesistenza della sostanza economica,la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e l'inesistenza di valide ragioni extra-fiscali non marginali, anche di carattere organizzativo o gestionale finalizzate al miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa"