La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con la sentenza n. 735/02/16, ha annullato l’avviso di accertamento emesso su un’operazione dileverage cash outperchèha ritenuto che gli atti posti in essere fossero dotati dieffettivasostanza economica (valide ragioni economiche).
I ricorrenti avevano infatti posto in essere una serie di operazioni attraverso le quali i soci persone fisiche di una società erano venuti in possesso delle ingenti riserve minimizzando la tassazione.
I soci avevano infatti rivalutato le partecipazioni da essi detenute in una società di capitali, pagando l'imposta sostitutiva, partecipazioni che erano poi state a loro volta cedute ad una holding posseduta dai medesimi soci, senza subire ulteriori prelievi.
La holding aveva poi incassato i dividendi, (detassandoli al 95%), che poi erano stati utilizzati per ripagare il debito nei confronti dei soci stessi.
Secondo l’ufficio, con l'operazione contestata, i soci avevano realizzato un intento elusivo diretto ad incassare formalmente un corrispettivo, derivante dalla vendita di partecipazione, ma sostanzialmente costituito dai dividendi provenienti dalle riserve societarie che non avevano scontato l'imposta in sede di distribuzione.
I giudici hanno così annullato l'avviso di accertamento poichè l’amministrazione finanziaria non aveva tenuto conto della la volontà dei contribuenti diretta al riassetto societario tramite la costituzione di una holding, piuttosto che alla creazione di una operazione artificiosa anche se diversa da quella prospettata dall'ufficio.