La Ctr del Veneto con sentenza n. 30 del 2021 si è pronunciata sulla natura dell’
operazione di rivalutazione della partecipazione detenuta da una persona fisica e successiva cessione parziale della stessa alla società partecipata, con conseguente acquisto di azioni proprie da parte di quest'ultima. Secondo la ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria si trattava di una operazione di leverage cash out abusiva, avendo quale unico scopo quello di corrispondere, a titolo di capital gain, somme che avrebbero potuto essere già erogate al socio cedente a titolo di distribuzione di utili generati dall'attività economica. L’organo giudicante ha, invece, confermato la sentenza di primo grado, stabilendo che
il vantaggio fiscale ottenuto non è, né indebito, né illecito, in quanto esso non deriva dall'aggiramento o dalla applicazione fittizia di disposizioni normative, ma da operazioni che il legislatore fiscale pone su un piano di pari dignità. L'opzione tra cessione di azioni precedentemente affrancate, sulle quali è stato calcolato e pagato il corrispondente carico fiscale e la distribuzione di utili,
è infatti lasciata alla libera disponibilità del contribuente. La Ctr mette in fine in evidenza che l’accertamento è illegittimo non solo perché l’Amministrazione finanziaria non ha fornito la prova dei presupposti costitutivi dell’abuso del diritto ma anche tenuto conto, che nel caso di specie, il contribuente ha adeguatamente esposto le ragioni economiche che hanno determinato la scelta di procedere alla parziale cessione di azioni proprie in alternativa ad altre misure, quali la distribuzione di dividendi o il recesso del socio, che non avrebbero avuto alcun maggiore vantaggio né per il socio né per la società, ma solo un maggior onere tributario.
Ctr Veneto 30.2021.-lco.pdf