Di fronte alle operazioni di LCO è ormai nota la contestazione dell’Ufficio sul piano dell’elusività. Molto spesso, infatti, l’Amministrazione finanziaria ritiene che il socio persona fisica, attraverso questa operazione,
riesca ad aggirare la tassazione sui dividendi per la quale si applica la ritenuta al 26%, con la più vantaggiosa imposta sostitutiva pari oggi all’11%. A fondamento della riqualificazione l’Ufficio pone generalmente la compagine societaria della newco (che rimarrebbe sostanzialmente identica a quella della società target) e la successiva fusione per incorporazione.
La circolarità, anche parziale, dell’operazione spinge l’Ufficio a considerare quest’ultima come
abusiva, escludendone a priori la sostanza economica e tale da giustificare l’inosservanza di qualunque valida ragione extrafiscale perseguita. Sul punto appare interessante la sentenza della
Corte di Cassazione n. 7359 del 2020, che affronta un caso di LCO in cui i soci della target cedono le partecipazioni rivalutate ad una newco da loro stessi partecipata, in cui
i giudici respingono la tesi dell’Ufficio confermando che l’operazione di LCO è dotata di “valide ragioni economiche (oggi “extrafiscali”) essendo volta a ristrutturare l’organizzazione aziendale di un gruppo di società che operano nel settore immobiliare consentendo l’ingresso anche a nuovi soggetti. La Suprema Corte, dunque, considera errato il ragionamento dell'Amministrazione fondato esclusivamente sulla parziale circolarità dell’operazione ritendo indispensabile osservare le motivazioni economiche perseguite dai contribuenti, che nel caso di specie, erano tese a separare l’attività di gestione rispetto a quella di proprietà degli immobili attraendo nuovi partners.
cass-7359.2020-abuso-del-dirittodoc.doc