ABUSO DEL DIRITTO: I TERMINI DELL'ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
ABUSO DEL DIRITTO: I TERMINI DELL'ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO

ABUSO DEL DIRITTO: I TERMINI DELL'ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO

27 SETT 2017

L’art. 10 bis comma 7 della legge n. 212 del 2000 merita un’attenta lettura, in quanto può rivelarsi di non semplice comprensione data l’esposizione poco lineare con cui il legislatore si è espresso.
Un’analisi corretta comporta inevitabilmente il richiamo del precedente comma 6 dello stesso articolo il quale prevede che “ Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l’abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni.” Il secondo comma precisa che “Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni.  In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni”. 
E’ evidente come il comma 6 dell’art. 10 bis miri a riaffermare, anche in materia di abuso del diritto, una garanzia fondamentale per il contribuente già espressa dall’art 12 comma 7 della stessa legge, che prevede che una volta informato delle verifiche eseguite a suo carico, il contribuente ha il diritto di comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che saranno valutate dagli enti impositori, onde assicurare il rispetto del diritto al contraddittorio che costituisce espressione dei principi costituzionali di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente. Con il comma 7, la norma introduce una proroga automatica del temine di decadenza dell’attività accertatrice nell’ipotesi in cui tra la data di ricevimento dei chiarimenti ed il predetto termine intercorra un lasso di tempo inferiore a sessanta giorni.
Ciò che preme sottolineare è che si ritiene automaticamente prorogato solo il termine ordinario di decadenza.
Più precisamente, il differimento richiamato, opera solo quando il termine per rispondere alla richiesta di chiarimenti, viene a cadere entro la scadenza del termine ordinario di accertamento, in caso contrario infatti, l’Agenzia fruirebbe ingiustificatamente di un ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione dei chiarimenti forniti dal contribuente, con la conseguenza che il termine di decadenza sarebbe differito di 120 giorni.
Il dies a quo della proroga, dunque, coincide esclusivamente nel giorno di scadenza del termine ordinario di accertamento e non può variare. Ciò che è variabile, invece, è il numero dei giorni in cui può estendersi la proroga, che è pari a sessanta giorni meno i giorni che intercorrono fra il termine per la risposta e il termine per la decadenza dal potere di accertamento. Pertanto occorre evidenziare che la proroga non può eccedere i sessanta giorni oltre l’invariabile dies a quo.
Per meglio comprendere il significato della norma in esame si propone un esempio concreto: immaginiamo che l’ufficio abbia notificato la richiesta di chiarimenti in data 21.12.2016, data dalla quale iniziava a decorrere il termine di sessanta giorni concesso al contribuente per rispondere, ovvero fino al 20.02.2017, giorno in cui  avveniva la notifica da parte del ricorrente, atto ricevuto dall’ufficio in data 24.02.2017.
Come precedentemente spiegato però, la norma richiede che tra la data di ricevimento dei chiarimenti da parte dell’Agenzia (24.02.2017) e quella ordinaria di decadenza dal potere di notificazione dell’atto impositivo (31.12.2016), devono intercorrere non meno di sessanta giorni, in mancanza opera la proroga fino a concorrenza di essi. Dalle date indicate è evidente come la proroga non può trovare applicazione in questo caso, perché come in precedenza spiegato si verrebbe a concedere all’Agenzia un ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei chiarimenti, dando luogo ad una doppia proroga dei termini.
In sostanza l’Ufficio, per eseguire la notifica nel rispetto dell’art 10 bis comma 7, avrebbe dovuto notificare la richiesta di chiarimenti entro il mese di ottobre, affinché il termine assegnato al contribuente per rispondere si fosse compiuto entro 31.12.2016. Nell’ipotesi in cui i chiarimenti vengano richiesti oltre il 31 ottobre, infatti, vi è il rischio che il termine per rispondere da parte del contribuente vada oltre il 31 dicembre, esorbitando rispetto alla disposizione della norma che prevede la proroga del solo termine ordinario.
 
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