La sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia n. 90 del 04.04.2016, ha stabilito che ai fini della legittimità del raddoppio dei termini per l’accertamento, occorre che
la denuncia penale sia stata presentata entro l’ordinario termine di decadenza.
Tali considerazioni dei Giudici troverebbero fondamento nella Finanziaria 2016 (L. 208/2015), laddove il legislatore, allungando gli ordinari termini di decadenza, (da quattro a cinque anni per la dichiarazione presentata e da cinque a sette anni per la dichiarazione omessa), ha
contestualmente eliminato la locuzione portante il raddoppio dei termini.
In altri termini ed in tal modo il legislatore, con la legge n.
208/2015, avrebbe cioè implicitamente abrogato la disciplina transitoria contenuta nell’art. 2 comma 3 del D. Lgs. 128/2015, che prevedeva la salvezza degli atti notificati alla data di entrata in vigore del decreto e quindi alla data del 2 settembre 2015.
Le due norme, (di pari grado), disciplinano infatti la stessa materia e pertanto nessuna delle due può definirsi subordinata all’altra, sicché, allo stato attuale, deve condividersi l’interpretazione fornita dal collegio reggiano che confermando quanto aveva in gennaio già stabilito la
Commissione Tributaria Regionale di Milano con la sentenza n. 386 del 22.1.2016, (n. 386/5/16), e cioè, che
sarebbero automaticamente nulli gli accertamenti emessi nel termine raddoppiato ogniqualvolta gli elementi penalmente rilevanti fossero emersi a termini ordinari oramai decaduti.