ABOLIZIONE DELL’ACE E ABUSO DEL DIRITTO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
ABOLIZIONE DELL’ACE E ABUSO DEL DIRITTO

ABOLIZIONE DELL’ACE E ABUSO DEL DIRITTO

11 MAR 2019
Come molti sanno, in questi anni, grazie all’incentivo Ace, molte imprese hanno provveduto a finanziare la propria attività privilegiando il ricorso a mezzi propri rispetto al debito e ciò non solo tramite conferimenti in denaro ma anche attraverso la rinuncia dei soci a finanziamenti in precedenza concessi alla partecipate. Tali operazioni, anche se realizzate con l’unico scopo di conseguire un risparmio fiscale non sono mai state considerate abusive, in quanto il beneficio Ace connesso agli incrementi patrimoniali, compresa la conversione dei prestiti soci in riserve di patrimonio, non poteva considerarsi indebito in quanto rispondeva alle finalità stesse dell’ordinamento. Un’operazione molto utilizzata durante la vigenza dell’Ace e ritenuta legittima dall’Agenzia delle Entrate, è l’acquisizione di una società target da parte di un gruppo estero mediante l’utilizzo di una società veicolo appositamente costituita  e capitalizzata con i mezzi finanziari necessari per l’acquisizione. La legittimità di quest’ultima veniva riconosciuta anche in caso di successiva fusione della società target nella società veicolo. La capitalizzazione del veicolo, insomma, per sfruttare l’incentivo alla patrimonializzazione era ritenuta una scelta legittima. Oggi con l’abolizione dell’incentivo ci si chiede se possa essere considerata abusiva l’operazione inversa di “conversione” del patrimonio in debito, ovvero allocare sulla società veicolo un debito finalizzato a consentire la distribuzione delle riserve di patrimonio conferite in origine. Occorre rilevare che la possibilità di contestare le operazioni di indebitamento finalizzate alla distribuzione di utili e riserve è venuta meno in considerazione della recente pronuncia della Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 868/2019 ha stabilito che “il diritto alla deducibilità degli interessi passivi deve essere sempre riconosciuto, senza alcun giudizio sulla inerenza, purché nei limiti quantitativi riconosciuti”. L’incontestabilità dell’operazione deriverebbe anche tenendo in considerazione la nuova disciplina dell’abuso del diritto la quale porterebbe ad escludere l’esistenza di una fattispecie abusiva qualora l’impresa scelga di finanziare la propria attività attraverso capitale proprio o di debito, essendo queste due alternative poste a disposizione dall’ordinamento. Tornando, dunque, sulla possibilità di “sostituire” il capitale proprio con il debito, contraendo finanziamenti onerosi finalizzati alla distribuzione di utili o riserve ai soci, a nostro parere, non si vede perché tale operazione dovrebbe essere contestata. Se molte imprese in vigenza dell’Ace hanno massimizzato il capitale proprio per sfruttare l’incentivo, non vi sono dubbi che oggi in seguito alla sua abrogazione, deve considerarsi legittimo consentire alle stesse di effettuare l’operazione inversa e, dunque, di allocare sulla società veicolo un debito finalizzato alla restituzione delle riserve di patrimonio conferite in origine.       
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it abolizione-dell-ace-e-abuso-del-diritto 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa