CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
A PROPOSITO DEL DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ...

A PROPOSITO DEL DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ...

29 APR 2015
 
Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha diffuso un comunicato stampa nel quale chiariva che “in riferimento ad alcune errate notizie di stampa” che la sentenza della CTP di Milano “non ha annullato l’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate in quanto sottoscritto da un funzionario incaricato di funzioni dirigenziali decaduto per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37. Mi pare che nella sentenza i Giudici abbiano detto qualcosa di diverso, giudicate voi .... mala tempora currunt sed peiora parantur...
“la ricorrente ha prodotto in giudizio ampia documentazione atta a comprovare che colui che ha firmato l’avviso di accertamento impugnato, tale Capo Area A. D. per delega del Direttore Provinciale A. L., non era munito del potere di sottoscrivere gli atti in reggenza, così come stabilito dal D.P.R. n. 266 del 1987, articolo 20, comma 1, lett. a) e b)”. 
Commissione Tributaria Provinciale di Milano
Sez. XXV - Presidente Luigi Verniero - Relatore Giovanni Ingino
Sentenza n. 3222 del 10 aprile 2015
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso il signor S. D. impugnava l'avviso di accertamento n. (...) emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano e relativo ad Irpef, Irap e Iva per l'anno 2008 e adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Milano per ivi sentire dichiarare l'illegittimità della pretesa tributaria e l'annullamento dell'atto impugnato.
Deduceva il ricorrente l'inesistenza della notificazione dell'atto impugnato e la conseguente decadenza del potere impositivo dell'Ufficio, nonché la nullità dell'atto per violazione dell'art. 29 D.L. n. 78 del 2010, mancata indicazione del responsabile del procedimento ed irregolarità della sottoscrizione apposta da soggetto non abilitato, nonché, nel merito, per indeterminatezza dell'importo preteso ed illegittimità della verifica subita, violazione del principio del contraddittorio ed infondatezza dei rilievi operati dai verificatori.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio contestando la fondatezza del proposto ricorso e chiedendo la conferma dell'atto impugnato.
All'udienza del 31/3/15 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di illegittimità dell'atto sollevata dalla ricorrente in relazione alla sottoscrizione dello stesso, asseritamente apposta da soggetto non abilitato.
Rileva questa Commissione che la ricorrente ha prodotto in giudizio ampia documentazione atta a comprovare che colui che ha firmato l'avviso di accertamento impugnato, tale "Capo Area" A. D. per delega del Direttore Provinciale A. L., non era munito del potere di sottoscrivere gli atti in reggenza, così come stabilito dal D.P.R. n. 266 del 1987, articolo 20, comma 1, lett. a) e b).
Invero, risulta agli atti che proprio in relazione alla posizione, tra gli altri, del predetto A. D. era stata sollevata dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, con ordinanza 26/11/13, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44) che consentiva a funzionari privi della relativa qualifica, di essere destinatari di conferimento di incarico dirigenziale (e dunque di accedere allo svolgimento di mansioni proprie di un'area e qualifica afferente ad un ruolo diverso nell'ambito dell'organizzazione pubblica) anche senza positivo superamento di idoneo concorso.
Con sentenza n. 37 del 17 marzo 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disposizione predetta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, avendo tale norma contribuito "all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica".Ne consegue la nullità dell'atto di accertamento sottoscritto da soggetto non dotato di nona qualifica funzionale. I restanti motivi di ricorso rimangono assorbiti.
Poiché l'accoglimento del ricorso consegue a pronuncia di incostituzionalità intervenuta solo successivamente alla proposizione del medesimo, sussistono gravi motivi per compensare interamente le spese processuali.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate. Milano il 31 marzo 2015.

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