A CHI ATTRIBUIRE IL REDDITO IN CASO DI CESSIONE DI QUOTE - SOCIETA' DI PERSONE
27 MAG 2016
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9731 del 12.5.2016 ha ribadito, (cfr. precedenti Cassazione n. 19238/2003 e n. 8423/1994), che, in presenza di società di persone e nel caso in cui nel corso dell'anno si modifichi la compagine sociale, i redditi vanno imputati esclusivamente al contribuente che sia socio al momento dell'approvazione del rendiconto (e, quindi, al socio subentrante) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Si deve ritenere che il riferimento fatto dagli ermellini, (alla data di approvazione del rendiconto della società), debba più correttamente essere inteso con coloro che risultano soci alla data di chiusura dell'esercizio sociale.