La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1227 del 2025 ha riconosciuto che
il pagamento eseguito dal contribuente per effetto della rottamazione dei ruoli rileva ai fini dell’art. 13 comma 3 del DLgs. 74/2000. Ricordiamo che la norma citata contiene la disciplina delle
cause di non punibilità specificamente relativa ai reati previsti dal medesimo D.Lgs.
In particolare, nei commi
1 e
2, sono previste
cause di non punibilità integrate dal pagamento del debito tributario, e in presenza di determinate condizioni, fissate in modo diverso per categorie di reati, mentre, nel comma
3, è stabilita la c
oncessione di un termine per consentire l'adempimento in tempo utile al fine di poter fruire della causa di non punibilità.
Secondo i giudici di legittimità sembra ragionevole ritenere che la disciplina di cui all'art. 13, comma 3, DLgs. n. 74 del 2000 sia dettata al fine di agevolare la possibilità per l'imputato di fruire della causa di non punibilità integrata dal pagamento del debito tributario in tutte le ipotesi previste dai commi 1 e 2, e, quindi, salvo espressa disposizione di riverso contenuto, sia riferibile a tutte le ipotesi di adempimento dilazionato, tra le quali rientrerebbe anche la rottamazione.
Il principio affermato può indurre a ritenere che in costanza dei requisiti di legge, anche i pagamenti derivanti dalla c.d. rottamazione dei ruoli possono integrare, a seconda dei casi, l’attenuante penale o la causa di non punibilità eliminando il dubbio che era sorto tenuto conto che la disposizione normativa dispone che ai fini della non punibilità o dell’attenuante è necessario il pagamento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni anche ridotte, mentre in caso di rottamazione le sanzioni non sono dovute.
caasaz.1227.25.rottmazioneruoli.causadinon-punibilita.attenuante.pdf