BONUS 110%: ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (ASCENSONI, MONTACARICHI, ELEVATORE ESTERNO)
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
BONUS 110%: ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (ASCENSONI, MONTACARICHI, ELEVATORE ESTERNO)

BONUS 110%: ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (ASCENSONI, MONTACARICHI, ELEVATORE ESTERNO)

07 GEN 2021
Quest'oggi ci occupiamo degli interventi edilizi diretti alla eliminazione delle barriere architettoniche.
La legge di Bilancio 2021, ha stabilito che gli interventi diretti alla eliminazione delle barriere architettoniche (ivi compresa l’installazione di ascensori e montacarichi), sono lavori trainati, ai fini del SUPERBONUS e cioè beneficiano del BONUS 110% se vengono eseguiti unitamente ad uno degli interventi trainanti dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Anche questa volta il legislatore non ha brillato in chiarezza inserendo la disposizione nell'ambito dei beneficio sull'ECOBONUS sicchè l'eliminazione delle barriere architettoniche sembrerebbe ingiustificatamente trainato solo da detti lavori, (speriamo che sia un refuso e che venga celermenete corretto).
Sino ad ora i lavori diretti alla eliminazione delle barriere architettoniche (lettera e del comma 1 dell’articolo 16-bis del Tuir) prevedevano solo la detrazione del 50% fino ad un importo massimo di euro 96mila.
Quindi secondo il presente tenore letterale della norma le spese sostenute sino al 30 giugno 2022 congiuntamente ad uno degli interventi trainanti previsti per l'ecobonus  beneficiano del 110% anche laddove effettuati, in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, sino al limite di euro 96.000.
Aggiornamento per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche - Superbonus del 110% - Opzione per cessione o sconto sul corrispettivo - Chiarimenti (guida Agenzia delle Entrate marzo 2021)
Ai sensi del co. 2 dell'art. 119 del DL 34/2020, dall'1.1.2021, il superbonus al 110% si applica, al ricorrere di determinate condizioni, anche agli interventi previsti dall'art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR, ossia quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.
Questi interventi, inoltre:
- sono agevolati anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;
- devono essere eseguiti congiuntamente a uno degli interventi "trainanti" di efficienza energetica di cui al co. 1 dell'art. 119 del DL 34/2020.
Nella guida aggiornata a marzo 2021, l'Agenzia delle Entrate, andando oltre il dato letterale della norma contenuta nell'art. 121 co. 2 del DL 34/2020, ha precisato che, dall'1.1.2021, fra gli interventi "trainanti" e "trainati" che beneficiano del superbonus del 110%, per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto, rientrano anche quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla lett. e) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR.
 
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