I giudici di legittimità, con la sentenza n. 47307 dell'11.11.2016, hanno affermato che la fattispecie di “impedito controllo” è volta a sanzionare le condotte degli amministratori che, occultando documenti o ponendo in essere artifici, impediscono o ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali art. 2625 c.c.. La disposizione garantisce effettiva tutela al diritto sancito dall’art. 2476 comma 2 c.c., cioè a quel diritto dei soci che non partecipano all’amministrazione ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.
Il potere ispettivo del socio non amministratore inoltre prescinde dalla circostanza che la società sia dotata o meno di collegio sindacale, perché a ciascun socio è affidato il diritto di esercitare un controllo penetrante e “diffuso” sull’operato degli amministratori, quale efficace strumento a tutela della corretta gestione della società. Il diritto del socio non amministratore a visionare la contabilità e gli altri libri sociali ha carattere inderogabile anche in presenza del collegio sindacale.