(SRL) COSA ACCADE SE VI E' IL RIFIUTO O IL RITARDO ALLA CONSULTAZIONE DEI LIBRI SOCIALI ?
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

(SRL) COSA ACCADE SE VI E' IL RIFIUTO O IL RITARDO ALLA CONSULTAZIONE DEI LIBRI SOCIALI ?

15 OTT 2016
D: Cosa si può fare per convincere l'amministratore di una srl a mostrarmi i libri sociali?

R: Il diritto all’informazione e alla consultazione consente al socio di venire a conoscenza di determinati fatti sulla base di un comportamento doveroso degli amministratori che, essendo gli unici ad avere piena cognizione della gestione sociale, sono obbligati ad attivarsi tempestivamente e a non apporre ostacoli all’esercizio di tali diritti, rilasciando le informazioni richieste e consentendo un’agevole accesso ai documenti da consultare.
Il rifiuto ingiustificato alla richiesta di informazioni e documenti,  comporta una serie di conseguenze rilevanti per gli amministratori sotto il profilo sanzionatorio, qualificandosi come un comportamento illecito che, in quanto tale, potrebbe:
  1. legittimare il ricorso all’azione di responsabilità da parte del singolo socio ex art. 2476, 3° comma, c.c., nonché integrare la fattispecie di grave irregolarità che consente la richiesta di provvedimento urgente di revoca degli amministratori, qualora vi sia la sussistenza di un danno attuale causalmente riferibile all’illegittimo rifiuto;
  2. provocare un danno diretto al patrimonio del socio (indipendentemente dal pregiudizio arrecato alla società) e, dunque, consentire l’esperibilità dell’azione di responsabilità, disciplinata dall’art. 2476, 6° comma, c.c., il cui testo stabilisce che: “Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”;
  3. giustificare il ricorso ad uno strumento cautelare atipico previsto dall’art. 700 c.p.c., che presuppone la contemporanea sussistenza di due presupposti: il fumus boni iuris (vale a dire l’approssimativa verosimiglianza dell’esistenza del diritto di cui si chiede la tutela) e il periculum in mora (ossia la sussistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale viene esposto il diritto medesimo a causa del ritardo). Il ricorso d’urgenza risulta attivabile laddove la condotta omissiva degli amministratori determini il pericolo che al socio venga irrimediabilmente impedito di intervenire con gli strumenti che la legge mette a sua disposizione per evitare una temuta mala gestio della società;
  4. integrare la fattispecie illecita dell’“impedito controllo”, che può assumere connotazioni di rilievo amministrativo o penale, in base a quanto stabilito rispettivamente dal 1° e dal 2° comma dell’art. 2625 c.c.55, che dispone quanto segue: “Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa” (ex art. 120 c.p.).
AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA 

I giudici di legittimità, con la sentenza n. 47307 dell'11.11.2016, hanno affermato che la fattispecie di “impedito controllo” è volta a sanzionare le condotte degli amministratori che, occultando documenti o ponendo in essere artifici, impediscono o ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali art. 2625 c.c.. La disposizione garantisce effettiva tutela al diritto sancito dall’art. 2476 comma 2 c.c., cioè a quel diritto dei soci che non partecipano all’amministrazione ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.
Il potere ispettivo del socio non amministratore inoltre prescinde dalla circostanza che la società sia dotata o meno di collegio sindacale, perché a ciascun socio è affidato il diritto di esercitare un controllo penetrante e “diffuso” sull’operato degli amministratori, quale efficace strumento a tutela della corretta gestione della società. Il diritto del socio non amministratore a visionare la contabilità e gli altri libri sociali ha carattere inderogabile anche in presenza del collegio sindacale.

impedito-controllo.pdf
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it (srl)-cosa-accade-se-vi-e-il-rifiuto-o-il-ritardo-alla-consultazione-dei-libri-sociali 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa