(RW) NO AL RADDOPPIO DEI TERMINI PER LE ANNUALITA' ANTECEDENTI AL 2010
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
(RW) NO AL RADDOPPIO DEI TERMINI PER LE ANNUALITA' ANTECEDENTI AL 2010

(RW) NO AL RADDOPPIO DEI TERMINI PER LE ANNUALITA' ANTECEDENTI AL 2010

23 OTT 2016
Il diritto comincia a prevalere sulle esigenze di cassa ...
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze con la sentenza n. 1600/31/2016 ha escluso il raddoppio dei termini di accertamento per i redditi presuntivamente realizzati dal contribuente in annualità antecedenti al 2010.
La normativa sul monitoraggio fiscale ha infatti introdotto la presunzione secondo cui costituiscono redditi sottratti a tassazione gli investimenti e le attività finanziarie rinvenuti in paradisi fiscali in violazione delle disposizioni sul quadro RW.
Tale disposizione, prevede inoltre che i termini per il recupero a tassazione delle maggiori imposte accertate sulla base della citata presunzione sono raddoppiati rispetto a quelli ordinariamente previsti dagli art. 43 del dpr 600/1973 e art. 57, dpr 633/1972.
Ricordiamo che lo Statuto dei diritti del contribuente dispone però che le disposizioni tributarie non possono avere efficacia retroattiva, neanche qualora una nuova potestà impositiva nasca a seguito dell'adozione di norme interpretative.
E' stata così smentita la tesi dell'Agenzia delle entrate, secondo cui l'art. 12 sarebbe norma procedimentale e come tale applicabile a tutti gli anni d'imposta in relazione ai quali i termini per l'accertamento ordinario, di cui all' articolo 43, del dpr 600/73 e all'articolo 57, dpr 633/72, non siano scaduti al momento di entrata in vigore del decreto 78/2009, (circ. 6/E del 2015).
I Giudici hanno così precisato che allorquando l'onere della prova e l'esercizio del diritto di difesa, siano particolarmente difficili «il confine tra norma procedimentale e norma sostanziale sfuma sino a diventare inesistente».
Infatti l'art. 12 non è una disposizione che regola la sola assunzione della prova, ma bensì l'efficacia che viene attribuita alla medesima con la conseguenza che il rapporto tributario inciso non può che attribuire una natura sostanziale e non procedurale che come tale, non può essere suscettibile di applicazione retroattiva.
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