Il sole 24 ore da di nuovo voce agli imprenditori costretti a difendersi dalle grinfie di un fisco illogico, prima generoso e poi restrittivo.
In allegato la nostra sentenza per scaricare la sentenza integrale clicca qui sentenza-34-2026-r-and-s.pdf commentata sul sole24ore da Rosanna Acierno ed emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini n. 34/2026, del 06.02.2026
Secondo l'attento collegio riminese il manuale di Frascati non può trasformarsi in una fonte surrettizia di nuovi presupposti costitutivi del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, a discapito dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.
Inoltre, laddove la contestazione verta non su crediti inventati di sana pianta, ma piuttosto su profili meramente valutativi — quali l’asserita carenza dei requisiti di novità e originalità dei progetti di ricerca e sviluppo — sostenere che il credito oggetto di recupero sia da considerarsi «inesistente» anziché «non spettante», appare quanto mai sproporzionato e sintomatico di una ricostruzione punitiva più che giuridicamente fondata.
Sono queste le conclusioni cui è giunta la seconda sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini con la recentissima sentenza n. 34 del 6 febbraio 2026 (presidente De Cono, relatore Marra).
Nel maggio 2025, la direzione provinciale di Rimini notificava a una società un atto di recupero con cui disconosceva il credito di imposta di cui all’articolo 3 del Dl 145/2013, maturato negli anni 2017-18 e utilizzato in compensazione nel 2022, ritenendolo inesistente (con conseguente, comminazione delle sanzioni nella misura del 100 per cento) sulla base, peraltro, della asserita inidoneità dei progetti avviati a integrare la ricerca e sviluppo in senso normativo. La società impugnava tempestivamente l’atto di recupero dinanzi alla Corte di giustizia di primo grado di Rimini, eccependone l’annullabilità, peraltro, per l’illegittima applicazione «retroattiva» del manuale di Frascati e violazione del legittimo affidamento in buona fede e per l’erronea qualificazione del credito come inesistente, in assenza di crediti inventati. Costituitasi in giudizio, l’amministrazione finanziaria chiedeva il rigetto del ricorso, richiamando documenti di prassi e criteri valutativi già̀ disponibili al tempo dell’utilizzo del credito (2022). Nell’accogliere il ricorso e annullare l’atto di recupero impugnato, i giudici della Corte di Rimini hanno innanzitutto precisato che, nel processo tributario, in forza dell’articolo 7, comma 5-bis del Dlgs n. 546/92, incombe in capo all’amministrazione finanziaria l’obbligo di provare i fatti costitutivi della pretesa e spetta al giudice il compito di annullare l’atto impugnato qualora la prova della fondatezza manchi, sia contraddittoria o comunque insufficiente. Secondo i giudici riminesi questo principio è particolarmente rigoroso qualora – come nella fattispecie – la pretesa erariale si fondi su valutazioni tecnico-scientifiche rispetto alle quali non è sufficiente una motivazione meramente assertiva. In ogni caso, a parere del collegio giudicante, la verifica della spettanza del credito ricerca e sviluppo deve essere condotta in base alle fonti normative e interpretative conoscibili ratione temporis, al momento della maturazione del credito e della sua indicazione in dichiarazione, non potendo l’ufficio – con un salto logico– introdurre ex post requisiti ulteriori o più restrittivi rispetto al perimetro fissato dal legislatore. Con l’aggravante che l’ufficio, pur riconoscendo la natura altamente specialistica delle valutazioni richieste, non si è avvalso di un supporto tecnico terzo (né in fase amministrativa né in giudizio), pretendendo di trasformare mere valutazioni interne in “prova” della inesistenza del credito.