La Corte di Cassazione con la sentenza n.
4376/2026 ha riconosciuto come
corretta la qualificazione di un accordo in termini di patto di famiglia, con il quale un imprenditore,
aveva trasferito solo una parte delle quote sociali dell’azienda (quelle di sua proprietà) e, nonostante
i figli dell’imprenditore possedessero quote sociali già prima dell’accordo.
La fattispecie riguardava una famiglia a cui facevano capo due società, una srl (per il 76,5% appartenente a padre, madre e quattro figli, mentre il restante 23,5% era posseduto dallo zio) e una sas, detenuta interamente da due dei quattro figli. Mediante un accordo, stabilivano di assegnare a uno dei figli (socio di entrambe le società) la srl e ai fratelli la sas, prevedendo conguagli donativi da parte dei genitori.
La Corte d'appello aveva
escluso che con gli accordi stipulati si fosse inteso soddisfare lo scopo del trasferimento societario ai discendenti in quanto i figli erano già tutti soci della società e, pertanto, non si rinveniva "
la figura del disponente che trasferisce ad uno o ad alcuni tra i discendenti la sua azienda ovvero le sue partecipazioni di controllo nella sua società". Inoltre, gli assegnatari non si erano obbligati a versamenti compensativi.
Lo scopo concreto del negozio aveva, di conseguenza, portata più limitata e, comunque, diversa: dismettere gratuitamente le partecipazioni societarie dei genitori in favore dei figli, che già partecipavano alle anzidette società.
Secondo la Cassazione, l
a Corte d’Appello avrebbe omesso di tenere in considerazione lo scopo dell’accordo negoziale, diretto ad assicurare la prosecuzione dell’impresa attraverso i figli.
La qualificazione in termini di patto di famiglia, inoltre,
non è inficiata dalla circostanza che il 23,50% delle quote della srl fosse posseduto dallo zio dei discendenti, posto che l’imprenditore non può che disporre della sua sola quota. Anche il fatto che tutti i figli possedessero quote della srl e alcuni anche della sas va considerato alla luce del fatto che l’art. 768-bis c.c. contempla anche la cessione parziale dell’azienda e/o delle partecipazioni sociali. La circostanza, poi, che i conguagli sarebbero stati operati dai genitori con atti di liberalità, non contrasta con l'inquadramento giuridico sostenuto dalla parte ricorrente, trattandosi di un adempimento per conto d'altri.