VALE ANCHE PER I SINDACI IL CRITERIO DI DETERMINAZ DEL DANNO DEL "DEFICIT FALLIMENARE"
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
VALE ANCHE PER I SINDACI IL CRITERIO DI DETERMINAZ DEL DANNO DEL

VALE ANCHE PER I SINDACI IL CRITERIO DI DETERMINAZ DEL DANNO DEL "DEFICIT FALLIMENARE"

08 NOV 2019
La Corte di Cassazione con sentenza n. 28617 del 2019 pronunciandosi su un’azione di responsabilità promossa dalla curatela del fallimento di una società avverso gli amministratori e i membri del collegio sindacale, per violazione dei doveri imposti dall'art. 2392 c.c. ha disposto in relazione a questi ultimi, la possibilità di utilizzare, in via equitativa, il criterio di determinazione del danno del “deficit fallimentare”. Ciò in quanto in ragione della mancanza di un adeguato controllo, hanno consentito una illecita prosecuzione dell’attività sociale nonostante la perdita del capitale e di distrazioni di beni della società, a fronte di irregolarità contabili. La Corte, infatti, ricorda quanto già espresso con la sentenza n. 38/2017 in cui affermava che “il giudice di merito, una volta accertato il nesso di causa tra la condotta dei sindaci ed il danno, può ben ricorrere, in via equitativa al criterio della differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato sempre che il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dei predetti soggetti”, ipotesi che ricorreva nel caso in esame.
Peraltro, ove il deficit fallimentare risulti accertato al momento della decisione di primo grado, quando era pendente un giudizio di accertamento di un credito della società poi conclusosi in senso positivo, dello stesso deve tenersi conto nella concreta determinazione del danno imputabile.



cass.-28617-2019valutaz.equitativadannicollegiosindacale.pdf
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it vale-anche-per-i-sindaci-il-criterio-di-determinaz-del-danno-del-deficit-fallimenare 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa