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Un genitore ha donato al figlio, nel mese di dicembre 2025, il 50% di un appartamento, oggetto di un intervento di ristrutturazione nel 2022. A seguito di tale operazione, passa al figlio una parte delle rate residue della detrazione IRPEF di cui il genitore beneficia nel proprio quadro RP del mod. REDDITI? |
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L’art. 16-bis, comma 8, TUIR dispone che “in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare” . In merito, nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Recupero patrimonio edilizio” , l’Agenzia delle Entrate specifica che “benché il legislatore abbia utilizzato il termine «vendita», la disposizione trova applicazione in tutte le ipotesi di una cessione dell’immobile e, quindi, anche per le cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione”. Ai fini in esame va tuttavia considerato che la stessa l’Agenzia nella citata Guida precisa anche che “il trasferimento di una quota dell’immobile non è idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell’intero immobile. Pertanto, qualora la vendita sia solo di una quota dell’immobile e non del 100 per cento, l’utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore” . Nel caso di specie, pertanto, non essendo stata trasferita l’intera unità immobiliare, ma solo una quota della stessa, le quote residue della detrazione IRPEF correlata ai lavori effettuati rimangono interamente in capo al genitore (donante) e non sono trasferite / trasferibili al figlio (donatario). |