Si rafforza la giurisprudenza sul bonus ricerca. La Corte di giustizia tributaria dilI grado del Piemonte, con la sentenza 638 del luglio 2026, sezione 6 (presidente Puccinelli, relatore Paladino) ha respinto l'appello dell'agenzia delle Entrate confermando la sentenza di primo grado e l'orientamento di merito ormai consolidato sul credito d'imposta ricerca e sviluppo ex articolo 3 DI 145/2013.
La sentenza riconosce il beneficio anche per lo sviluppo sperimentale, identificabile nell'acquisizione, combinazione e uso dico-noscenze esistenti per produrre prodotti, processi o servizi nuovio migliorati. Ciò che rileva è lo stato dell'arte al momento dell'investimento ed è ammissibile alla agevolazione anche il miglioramento in-crementale.
La sentenza disconosce l'efficacia retroattiva del manuale di Frascati (su cui, da ultimo, si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 5627 del 14 luglio scorso) e dà atto al contribuente di aver adeguatamente assolto (contrariamente all'ufficio) l'onere probatorio.
La controversia scaturiva dall'impugnazione di un atto di recupero relativo all'anno 2016, riguardante lo sviluppo di una centralina elettronica con interfaccia bluetooth pere-bike, che - secondo l'ufficio - era carente dei requisiti di novità, creatività e incertezza, riducendo la ricerca a una mera combinazione di tecnologie esistenti e già diffuse sul mercato.
Secondi i giudici, invece, la normativa all'epoca vigente non richiedeva una innovazione radicale o assoluta, includendo anche le attività finalizzate al miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti, escludendo dalla agevolazione solo le modifiche di routine o i miglioramenti meramente ripetitivi.
Il progetto di ricerca presentava insomma, un "apprezzabile elemento di novità", rispetto allo stato dell'arte dell'epoca, idoneo a giustificare il riconoscimento del beneficio fiscale.
Viene anche rigettata l'eccezione sollevata dall'ufficio circa l'assenza dei parametri tecnici contenuti nel Manuale di Frascati, perché essi non erano normativamente previsti nel 2016, essendo statire-cepiti in modo espresso dal legislatore solo a decorrere dal 2020.
Infine, la Corte contesta all'ufficio (condannato al rimborso delle spese di lite) il mancato assolvimento dell'onere probatorio, poiché, a fronte di una perizia tecnica certificativa della genuinità del progetto di ricerca prodotta in giudizio dall'impresa ricorrente, si è limitato a formulare contestazioni generiche e astratte.