SUPERBONUS: EFFETTUAZIONE CONGIUNTA DEGLI INTERVENTI TRAINATI E TRAINANTI
28 MAG 2025
Per poter beneficiare del superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, gli interventi "trainati" devono essere effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" e ai sensi dell'art. 2 co. 5 del DM 6.8.2020 n. 159844 il requisito di effettuazione congiunta sussiste soltanto se "le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti".
Per tutti quei contribuenti che per le più svariate ragioni si trovano ad aver sostenuto spese per interventi "trainati" successivamente alla data di fine lavori, sembra possa rappresentare uno spunto di riflessione l'interpretazione che l'Agenzia delle Entrate ha fornito in relazione all'art. 1 co. 5 del DL 39/2024 sul concetto di "spesa sostenuta". La condizione deve essere verificata sia nei rapporti tra committente e appaltatore, sia tra quest'ultimo e gli eventuali subappaltatori (tra le ultime, risposte interpello Agenzia delle Entrate 105/2025 e 106/2025).